Addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi

Destinatari
Il corso è rivolto a coloro che intendono svolgere l’attività di Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, in possesso del diploma di scuola media inferiore. Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero occorre presentare una dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione.

Obiettivi
Il corso ha l’obiettivo di fornire la necessaria professionalità, le competenze e il relativo requisito di legge per poter essere iscritti nell’elenco del “personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo”, tenuto presso la Prefettura.

Contenuti
In base a quanto riporta l’articolo 3 del D.M. 6.10.2009 

  • Legislazione in materia di ordine e sicurezza pubblica; disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano le attività di intrattenimento di pubblico spettacolo e di pubblico esercizio;
  • Funzioni e attribuzioni dell’addetto al controllo; norme penali (parte introduttiva);
  • Norme penali e responsabilità dell’addetto al controllo (parte operativa);
  • Collaborazione con le forze di polizia e delle polizie locali;
  • Corso di formazione per addetti al servizio antincendio per attività di livello L2;
  • Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • Nozioni di primo soccorso sanitario;
  • Nozioni sui rischi legati all’uso e abuso di alcool e di sostanze stupefacenti;
  • Comunicazione interpersonale (anche in relazione alla presenza di persone diversamente abili);
  • Tecniche di mediazione dei conflitti;
  • Tecniche di interposizione (contenimento, autodifesa, sicurezza dei terzi).

Durata
Il corso ha una durata di 90 ore di formazione.

Requisiti di accesso al corso ed esame
Età non inferiore ai 18 anni e diploma di scuola media inferiore. 

Per i cittadini stranieri che abbiano conseguito un titolo di studio all’estero, occorre presentare una dichiarazione di valore, completa di traduzione, (da parte dell’autorità diplomatica/consolare italiana nel Paese dove il titolo di studio è stato conseguito) che attesti che il livello di scolarizzazione del cittadino straniero è equivalente – come minimo – al conseguimento del corrispondente diploma di scuola media inferiore italiano.
​Non sono valide traduzioni eseguite da traduttori privati, notai, tribunali, ecc.se non esplicitamente riconosciuti dall’ambasciata/consolato italiano in loco.
Non sono valide altresì le dichiarazioni di valore rilasciate da autorità diplomatiche e/o consolari site in Italia dei Paesi di provenienza dei cittadini stranieri.
I titoli di studio semplicemente tradotti, ma privi della dichiarazione di valore, non saranno presi in considerazione.

Gli stranieri devono poter dimostrare una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo.
Tale conoscenza sarà verificata attraverso un test di valutazione B1.

Note per l’esercizio della professione

L’abilitazione che consegue dall’aver frequentato il corso ed aver passato l’esame è solo uno dei requisiti subordinati all’iscrizione nell’elenco tenuto dal Commissariato del Governo e va assieme al possesso di questi altri requisiti:

  • buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di alcool e stupefacenti, capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto ed assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi, attestati da certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche
  • non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi
  • non essere sottoposti né essere stati sottoposti a misure di prevenzione ovvero destinatari di provvedimenti di cui all’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401
  • non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

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